Nomina amministratore condominio: come avviene? Cosa fa un amministratore di condominio?
Si sente parlare spesso dell’amministratore di condominio, ma non tutti sanno bene chi è, cosa fa e come viene nominato. Per saperne di più, si può continuare a leggere questa pagina.
Chi è e cosa fa un amministratore di condominio
Prima di capire come viene nominato, è bene sapere chi è un amministratore di condominio e cosa fa. Secondo il codice civile, l’amministratore è “l’organo esecutivo” del condominio, ed è sempre tramite esso che si disciplina, nomina e revoca cosa fare questa figura.
L’amministratore di un condominio ha molti doveri e relativi poteri che permettono di compierli. Quando accetta l’incarico, l’amministratore deve comunicare i propri dati, personali ed anagrafici, al registro del condominio. Nel corso del suo mandato, egli deve convocare l’assemblea di condominio, che deve essere perlomeno annuale, e tenere il suo rendiconto. Deve, inoltre:
- garantire che il regolamento del condominio venga rispettato, in modo da tutelare tutti colori che vi abitano, garantendogli il regolare uso dei servizi e gli spazi comuni;
- eseguire gli adempimenti fiscali, come erogare spese o riscuotere contributi, in modo da garantire sempre i servizi comuni e la manutenzione;
- fornire al condominio lo stato dei pagamenti e degli oneri condominiali, quando se ne fa richiesta;
- agire per la riscossione forzata, nel caso che dei morosi non rispettino la chiusura dell’esercizio entro i mesi previsti;
- curare una serie di registri, come quello anagrafico o verbale, inclusa la documentazione relativa alla gestione del condominio, e consegnarla al momento della cessazione del suo incarico, al condominio o ai singoli.
Per fare in modo che tali doveri siano rispettati, l’amministratore del condominio può anche sanzionare gli altri condomini in maniera autonoma, sempre nei limiti previsti dalla legge.
Come viene nominato
Un amministratore di condominio viene nominato da un certo numero di condomini, oppure nella modalità prevista dall’articolo 1129 del Codice Civile, che recita così: “Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario”.
In pratica, l’amministratore deve essere eletto dalla maggioranza dei condomini, il cui quorum varia a seconda della grandezza e del valore del condominio, ma se questi non si mettono d’accordo o sono troppo pochi è l’autorità giudiziaria a farla, sempre secondo i criteri previsti dal codice civile, nell’articolo appena citato. Una volta nominato, l’amministratore rimane in carica un anno, anche se non c’è nessuna norma di regolamento condominiale sulla nomina dell’amministratore. Al termine dell’anno, si può confermare di nuovo l’amministratore o nominarne uno nuovo, a seconda delle decisione dell’assemblea condominiale.
Tuttavia, la revoca dell’amministratore, può avvenire in una qualunque parte dell’anno, alla fine di un’assemblea, anche senza specificare nei verbali i motivi, ma il discorso è diverso se sono le autorità a volere una tale revoca. Infatti, se è l’autorità giudiziaria a destituire l’amministratore, i motivi devono essere quelli previsti dal codice, come delle irregolarità nella gestione del condominio o l’inosservanza di alcuni doveri, che possono in qualche modo danneggiare il condominio e chi vi abita.
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