Assegni postdatati: che cosa sono? Cosa prevede la legge per il loro incasso e sanzioni?
Quando si parla di un assegno postdatato ci si riferisce a un assegno che porta una data successiva, a quella della emissione effettiva, ma per legge bisogna indicare sempre la data di compilazione vera e propria. Ma quali sono le vere caratteristiche di questo tipo di assegno? Che cosa dice la legge sul suo incasso ed eventuali sanzioni?
Cos’è e come funziona l’assegno postdatato
Fino a qualche anno fa, gli assegni postdatati erano illegali, ma oggi emetterli non è più un reato penale. Tuttavia, rimane sempre un illecito amministrativo, ma questi vengono ancora emessi, e chi li va ad incassare può trovarli scoperti, se cerca di incassare i soldi in anticipo.
E’ possibile, tuttavia, regolarizzare questo assegno. L’articolo 121 della Legge sull’assegno bancario, stabilisce che si può regolarizzare a livello fiscale questo assegno, da chi lo riceve, pagando all’Agenzia delle Entrate un’imposta da bollo di dodici euro ed una sanzione pari al doppio dell’imposta, che non viene versata, ovvero ventiquattro euro. La Cassazione Civile, con la sentenza 5069/2010, ha stabilito che l’assegno postdatato non è un titolo esecutivo, anche se viene regolarizzato per il fisco, e quindi non è un titolo valido.
Per incassare l’assegno, prima della scadenza, il beneficiario e chi lo mette possono accordarsi, facendo in modo che il primo si rechi in banca nella data stabilita. Se, comunque, il beneficiario ci si reca prima, può tranquillamente incassarlo pagando il bollo e la sanzioni oppure, se in banca non c’è la somma sufficiente, avvisare l’emittente, perché provveda al versamento del deposito. In caso contrario, quest’ultimo può essere iscritto nel CAI (Centrale d’allarme Interbancaria presso la Banca d’Italia), rientrando nella categoria dei “cattivi pagatori”.
E’ anche possibile, per il debitore, che questo assegno valga come una garanzia del credito, perché se risulta scoperto anche nella data stabilita, l’assegno per il credito può diventare un titolo esecutivo.
Conviene oppure no ricorrere all’assegno postdatato?
Anche se può apparire “comodo”, questo assegno rimane comunque un titolo illecito, e quindi è sconsigliato emetterlo o riceverlo, perché si rischia comunque di incorrere nelle sanzioni. Il beneficiario, inoltre, non ha una vera e propria garanzia di ricevere la somma stabilita.
La sua alternativa legale, è la cambiale. Quest’ultima è un titolo formale e astratto, che permette al beneficiario di ottenere la somma indicata, e riporta l’iscrizione della data e del luogo dove è stato emesso, nonché la sua data di scadenza. Ne esistono due tipologie: la cambiale in bianco, in cui possono mancare alcuni elementi, per poi completarlo in un secondo momento, e la cambiale tratta, in cui il beneficiario e il traente possono essere la stessa persona. A queste due si possono aggiungere anche quelle agrarie, per una determinata categoria di finanziamenti, e ipotecaria, in cui il credito è garantito per ipoteca.
E’ possibile anche usufruire, oltre che alla cambiali e agli assegni:
- i pagherò, o vaglia cambiari, che contengono una promessa unilaterale di pagamento, con specifiche deroghe;
- i protesti, dei titoli esecutivi che assegnano ai beneficiari il diritto di ricevere il pagamento in una determinata e luogo.
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